Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Definizioni

Con l’espressione WHISTLEBLOWER si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente. Il whistleblowing si basa sul bilanciamento dell’esigenza, da parte della Pubblica amministrazione o delle imprese private, di incentivare le segnalazioni di illecito o presunte tali con la necessità di tutelare i dipendenti che segnalano queste irregolarità.

In particolare, i dipendenti pubblici che segnalano un illecito non possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari e sono protetti contro le azioni ritorsive. Nel settore privato, le imprese hanno l’obbligo di prevedere le medesime tutele nei propri modelli organizzativi.

 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

Trovi i riferimenti normativi, sempre aggiornati in questa pagina

2. SCOPO E FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio del Personale.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Fondazione Opera San Camillo mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori un applicativo software accessibile ai dipendenti attraverso la rete Internet. L’applicativo software garantisce assoluta riservatezza e crittografia dei dati del segnalante e della segnalazione, in quanto accessibili esclusivamente dal soggetto ricevente.

6. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze esposte nella segnalazione sono affidate all’Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine, l’organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’Ente/Azienda

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

  • vi sia il consenso espresso del segnalante;
  • la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

8. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

 

 

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 26/9/2023

1. Finalità del regolamento

L’istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell’integrità dell’organizzazione.

Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell’ambito della Fondazione Opera San Camillo e di rendere note le modalità con cui l’Ente garantisce le tutele del segnalante ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis del d. lgs. 231/01 e del D. lgs. 24/2023.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023, il presente Regolamento fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità il Regolamento è pubblicato sia nel “portale del dipendente” che nella sezione “Trasparenza, Compliance e Segnalazioni” del sito della Fondazione.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

  • “segnalazione di illeciti”, la comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni come indicate dal d.lgs. n. 24/2023, presentata tramite il canale interno o tramite denuncia all’autorità giudiziaria, ovvero mediante divulgazione pubblica;
  • “ritorsioni”, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, interna o esterna, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o ha effettuato una divulgazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiustificato;
  • “whistleblower” o “segnalante”, la persona fisica che effettua la segnalazione di illeciti tramite canale interno, denuncia, divulgazione pubblica ovvero che effettua la segnalazione esterna;
  • “facilitatore”, la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  •  “Responsabile per la gestione delle segnalazioni” o “Responsabile”, la persona o l’Ufficio cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno nell’ambito dei soggetti del settore pubblico e privato.

3. Persone che possono segnalare l’illecito

Oltre ai dipendenti subordinati possono effettuare segnalazioni anche i lavoratori autonomi, gli amministratori, i membri degli organi di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti retribuiti e non, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori.

4. Oggetto e requisiti delle segnalazioni

Le segnalazioni devono riguardare circostanze di condotte illecite o comunque violazione di regolamenti interni dell’Ente e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui sia venuto a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, colui che effettua la segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni sono le casistiche previste dall’art. l’art. 2 del D. lgs. 24/2023; a puro titolo di esempio possono riguardare:

  • La commissione di reati presupposto del d. lgs. 231/01 inerente alla Responsabilità amministrativa dell’Ente
  • Le violazioni del Modello Organizzativo 231/01, del Codice etico e del Regolamento Generale Policy 231
  • le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea con riferimento a specifici settori laddove applicabili nell’ambito della Fondazione inerenti: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati, sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, concorrenza;
  • le violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • casi di Corruzione o istigazione alla corruzione
  • atti di Violenza ad ospiti o pazienti
  • casi di furto e appropriazione indebita
  • casi di comportamenti violenti o molesti a danno di pazienti, ospiti, colleghi, visitatori, collaboratori
  • violazioni delle procedure di acquisto
  • violazioni delle procedure di selezione e assunzione del personale
  • casi di conflitti di interesse
  • Violazione dell’obbligo di riservatezza e/o del segreto professionale
  • Violazione delle norme antinfortunistiche, inerenti alla sicurezza sul lavoro
  • Violazione delle norme inerenti alla sicurezza ambientale
  • Violazioni contrattuali da parte di fornitori o collaboratori
  • Inappropriatezza delle prestazioni sanitarie/sociosanitarie
  • Inappropriato addebito di prestazioni a privati solventi, assicurazioni o SSN

L’inoltro delle segnalazioni avviene esclusivamente tramite la piattaforma denominata “Legality Whistleblowing” raggiungibile dall’Home page del sito istituzionale al link https://fondazioneoperasancamillo.segnalazioni.net/privacy accessibile anche dall’area “Trasparenza, Compliance e Segnalazioni” del sito internet della Fondazione, le cui funzionalità e caratteristiche sono descritte al successivo paragrafo 8.

La piattaforma permette di effettuare la segnalazione in forma scritta ovvero orale tramite registrazione; Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né tramite canali diversi rispetto alla suddetta piattaforma.

5. Tutela del segnalante e misure di protezione

Gli enti e le persone indicate dall’art. 2 non possono subire alcuna ritorsione; a tal fine sono garantite le misure di protezione previste al Capo III del D. Lgs. 24/2023

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 2, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria; l’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone indicate dall’art. 2, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall’art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a dimensionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o di sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, queste devono essere opportunamente motivate.

Sono nulli gli atti assunti in violazione dell’art. 17 del d.lgs. 24/2023.

Le persone di cui all’art. 2 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Gli enti e le persone di cui all’articolo 2 possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile. Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell’accaduto alle organizzazioni sindacali o all’Autorità Giudiziaria competente.

Le misure di protezione si applicano anche ai facilitatori nei casi previsti, laddove applicabili, all’art. comma 5 del d. lgs. 24/2023; in particolare si applicano anche alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

6. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui all’art. 2 ed ai facilitatori quando ricorrono le seguenti condizioni:

  1. al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’art. 3 del presente regolamento;
  2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell’articolo 2043 del Codice Civile.

Salvo quanto previsto dall’art. 20 del D. Lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

7. Limitazione della responsabilità

Non è punibile l’ente o la persona di cui all’art. 2 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione e la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 4.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8. Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, l’Ente adotta la procedura informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata “Legality Whistleblowing”, fornita da DigitalPA, disponibile all’indirizzo url www.fondazioneoperasancamillo.segnalazioni.net/policy

La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze esposte nella segnalazione sono affidate Responsabile per la gestione delle segnalazioni individuato all’interno dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 (OdV) che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine, il Responsabile può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’Ente.

Il sistema prevede due modalità di presentazione della segnalazione:

  • Utente Registrato: si crea un account tramite il quale accede con username e password (a scelte del segnalante) alle segnalazioni. In questo caso l’ identità del segnalante è disponibile al destinatario Responsabile, ma è separata dalla segnalazione e nascosta.
  • Utente non registrato: si crea la segnalazione e si accede ad essa tramite i codici rilasciati dal sistema. il codice e la password vanno custoditi a cura del segnalante in quanto, in caso di smarrimento, non avrà più accesso alla segnalazione. In tal caso:
    • indicando nome e cognome, l’identità resterà nascosta ma accessibile solo al destinatario della segnalazione;
    • se si preferisce restare anonimo è necessario non indicare riferimenti che potrebbero far risalire alla propria identità.
    • se si allegano dei file, verificare che non contengano riferimenti alla propria identità, anche all’interno dei metadata.
    • se richiesto dal Responsabile, il segnalante potrà comunicare la propria identità, successivamente, tramite l’area messaggi.

9. Fasi del processo di segnalazione

Il procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

  • Invio segnalazione:
    • il segnalante accede alla piattaforma tramite la url indicata al precedente paragrafo 4 secondo le due modalità (registrazione / non registrazione)  
    • Il segnalante viene avvisato del ricevimento della segnalazione da parte del Responsabile ed ottiene un codice di pratica con il quale può loggarsi ogni volta che lo ritiene e verificare lo stato di lavorazione (non letta, letta, in lavorazione, chiusa)

 

  • Esame preliminare:
    • Il Responsabile dà riscontro al segnalante, tramite servizio di messaggistica del portale, di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni[1] 
    • il Responsabile verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui al paragrafo 5.
    • In caso di evidente inammissibilità, il Responsabile, sulla base di un’analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.
    • La segnalazione viene considerata inammissibile per: a) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge di fatto e di legge; c) finalità palesemente emulativa; d) accertato contenuto generico dell’esposto tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero esposto corredato da documentazione non appropriata o inconferente; e) produzione di sola documentazione in assenza dell’esposto; f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali dell’esposto (autore della condotta, i fatti all’origine della segnalazione, eventuali documenti che, per la natura e tipologia della segnalazione, siano indispensabili per eseguire la fase istruttoria)
    • Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il Responsabile può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

 

  • Istruttoria e valutazione.
    • L’attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l’effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.
    • Non spetta al Responsabile accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione.
    • Al fine di istruire la segnalazione il Responsabile ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l’Ente.
    • Il Responsabile, ove necessario, può convocare, anche su richiesta, il/i segnalati ovvero il segnalante, nonché coloro che possono fornire informazioni utili ai fini istruttori.
    • Per lo svolgimento dell’istruttoria il Responsabile può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, ai quali non è consentito l’accesso all’identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il Responsabile. Nello specifico il Responsabile può condividere tutta o parte della segnalazione con Collaboratori (all’interno di un gruppo di lavoro) o soggetti terzi (che non fanno parte del gruppo di lavoro); il collaboratore viene avvisato dal Responsabile che mette in condivisione solo le informazioni che ritiene necessarie. Il collaboratore accede solo all’area “gruppo di lavoro” e “documenti”

 

  • Conclusione del procedimento.
    • A conclusione dell’istruttoria il Responsabile valuta la fondatezza della segnalazione.
    • Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.
    • Qualora invece la segnalazione risulti fondata il Responsabile redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.
    • Entro il termine di tre mesi[2] dall’avvio della fase istruttoria, il Responsabile comunica l’esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo paragrafo 10.

 

10. Riservatezza e trattamento dei dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, l’Ente - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il Responsabile – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l’obbligo di riservatezza nei confronti dell’identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

La comunicazione dell’identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

  • nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all’autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante nell’ambito dell’eventuale procedimento penale l’identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;
  • se nel contesto di indagini penali, l’Autorità giudiziaria chiedano al Responsabile, per esigenza istruttoria, di conoscere l’identità del Segnalante, il Responsabile procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante

Le autorità e gli organismi esterni all’Ente tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all’atto stesso dell’apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

Il segnalante è informato ai sensi dell’art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22.

La riservatezza dell’identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l’esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell’art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l’esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, ovvero essere rivolto direttamente al Garante, secondo le modalità indicate all’art. 160 D.lgs. 196/2003. Il Garante informa l’interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

11. Segnalazioni esterne 

Il D. Lgs. 24/2023 prevede, oltre l’istituzione di canali interni, anche canali esterni di segnalazione, predisposti dall’ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) nel momento in cui ricorrano le seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate accedendo al sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Rif. Art. 5 comma 1) lett. a) D. Lgs. 24/2023

[2] Rif. Art. 5 comma 1) lett. d) D. Lgs. 24/2023